(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021) (Omissis); IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 12-bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) 1. Nel comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «lo sviluppo dell'economia locale» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo locale». 2. Nel comma 2 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «verso il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «verso il sistema economico-sociale». 3. Al comma 3 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima della lettera a) sono inserite le seguenti: «0a) l'attivita' di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca indipendente dei suoi fondatori e degli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione previsti dall'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), su base non esclusiva, e non discriminatoria, anche allo scopo di stimolare il trasferimento tecnologico verso potenziali utilizzi e la valorizzazione dei risultati scientifico-tecnologici; 1a) lo sviluppo di iniziative formative e informative relative alle attivita' e ai risultati della ricerca dei fondatori, finalizzate a sensibilizzare il sistema dell'istruzione sull'importanza della ricerca e dell'innovazione, e lo sviluppo di programmi formativi rivolti a studenti universitari, dottorandi e ricercatore; b) nella lettera a) le parole: «piattaforme tematiche e cluster tecnologici che vedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforme tematiche e reti tecnologiche che vedono la partecipazione dei fondatori e di altri soggetti pubblici e privati»; c) nella lettera a) le parole: «dalle imprese» sono soppresse; d) nella lettera b) la parola: «avanzato» e' soppressa; e) nella lettera b) le parole: «con l'obiettivo di avvicinarle alle soluzioni prodotte dagli enti di ricerca, nonche' delle start up territoriali; quest'attivita' e' effettuata a partire dalle attivita' dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «con l'obiettivo di stimolare l'attivita' di ricerca e le soluzioni prodotte dagli enti di ricerca»; f) nella lettera c) le parole: «lo sviluppo di servizi finalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo di iniziative finalizzate»; g) nella lettera c) le parole: «anche attraverso la creazione e conduzione di programmi» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso la partecipazione a programmi». 4. Nel comma 5 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «nell'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico avanzato» sono soppresse.